Art. 200.
(Interventi di solidarietà sociale).

      1. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro annui per l'anno 2006 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
      2. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «Istituto per il lavoro», istituita con legge della regione Emilia-Romagna 6 aprile 1998, n. 10, il Ministero della solidarietà sociale assegna un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tale fine, per gli anni 2007 e 2008, è corrisponden- temente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.